La progettazione e la realizzazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio e non soggetti alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Così come il Codice Prevenzione Incendi va a regolamentare la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ad alto e medio rischio d’incendio, e quindi nelle attività soggette alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Decreto “Minicodice” regolamenta, con lo stesso linguaggio ma in modo più semplificato, la sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Il Decreto “Minicodice” ripende e completa quanto già riportato nel DM 10 marzo 1998 per quel che concerne i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, allineandosi ai criteri prestazionali, e non più prescrittivi, introdotti dal Codice di Prevenzione Incendi.
Si invia qui di seguito il link da cui scaricare il testo integrale del documento:
Quando entra in vigore?
Il Decreto Minicodice entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quindi il 29 ottobre 2022.
Decreto ” Minicodice”, un decreto semplificato
Con un’ottica di semplificazione, il legislatore mira a proporlo come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva “confidenza” con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale “risk based” del Codice Prevenzione Incendi.
Il Decreto “Minicodice” non stravolge quindi l’attuale DM 10 marzo 1998, ma va semplicemente a riordinarlo ricalcando in parte lo stesso schema utilizzato nel Codice di Prevenzione Incendi. In particolare specifica le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio considerando le seguenti misure:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- Persone con esigenze speciali
Una delle novità del Decreto Minicodice, rispetto a quanto già previsto dal DM 10 marzo 1998, è che viene data una maggiore enfasi al dovere del datore di lavoro di individuare necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.